Gratuito patrocinio

 

Il Patrocinio a spese dello Stato è un istituto giuridico disciplinato dal DPR 115/2002 che consente a chi è privo di un reddito minimo di essere difeso gratuitamente, e quindi di farsi assistere e rappresentare in giudizio da un avvocato senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali poiché queste vengono pagate dallo Stato o esentate con la prenotazione a debito.

Il Patrocinio a spese dello Stato è consentito per la sola difesa processuale e non può mai essere autorizzato per l’assistenza extragiudiziale.

Attualmente può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chiunque sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 11.493,82 euro (Decreto Ministeriale 16.01.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28.02.2018, i limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione dell’indice dei prezzi accertata dall’Istat e devono permanere per tutta la durata del processo). Se l’istante convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’interessato. In questa circostanza, però, il limite di reddito sopra indicato è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente.

Si considera invece solo il reddito personale dell’interessato quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (ad es. non si terrà conto del reddito del coniuge nel caso di separazione e/o divorzio oltre che nei procedimenti inerenti i figli).

L’avv. Marco Raviola è iscritto nelle liste degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato dall’11.12.2010. Previa verifica della sussistenza dei requisiti indicati dalla legge, l’avv. Marco Raviola si occupa della presentazione della domanda di ammissione presso la competente Segreteria del Consiglio dell’Ordine, assistendo l’interessato durante tutte le fasi del procedimento.